Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • CONTRIBUTO POLIECO 

    Domanda del: 23/03/2022 aggiornata il 23/03/2022
  • Si precisa che i partecipanti alla procedura devono aver assolto tutti gli obblighi di legge, tra i quali il pagamento dei contributi, precisamente:

    • il Contributo Ambientale Conai (Cac) (obbligatorietà fissata dagli articoli 221 e 224 del Dlgs 152/2016). In particolare l’articolo 224, stabilisce che la ripartizione di tali costi debba avvenire “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale”. Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto e dal Regolamento Conai. In particolare, l’articolo 14 dello Statuto Conai precisa che “le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un Utilizzatore”)

     

    • il Contributo POLIECO  (Polieco è un Consorzio obbligatorio); per legge ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 234 del d. lgs. 152/2006, con riferimento ai beni a base di polietilene, sono obbligati ad aderire al Consorzio i produttori e gli importatori, gli utilizzatori ed i distributori, i riciclatori ed i recuperatori di rifiuti, oltre ai soggetti che intendano essere coinvolti nella gestione dei rifiuti stessi di beni a base di polietilene;  allorquando saranno poi resi dal legislatore attuabili i sistemi di cui al comma 7 dell’articolo 234 del d. lgs. 152/2006 - gli stessi soggetti alternativamente potranno farsene carico, fermo restando nel frattempo l’obbligo di partecipazione al Consorzio stesso

     

Vai all'elenco dei chiarimenti